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Direttive del paziente in Svizzera: basta il dattiloscritto
Stato del diritto:
Le direttive del paziente sono un documento con cui stabilisci in anticipo quali trattamenti medici desideri o rifiuti in determinate situazioni – nel caso in cui tu non possa più esprimere la tua volontà, ad esempio dopo un incidente o in caso di malattia grave.
In breve: per le direttive del paziente basta la forma scritta – puoi scriverle al computer. Autografa deve essere solo la firma.
- Forma: redatte per iscritto, datate, firmate (art. 371 cpv. 1 CC).
- Basta il dattiloscritto: la legge non richiede la scrittura manuale per il testo.
- Gratuite: non servono autentica né legalizzazione.
- Revoca: in qualsiasi momento, per analogia secondo le regole del mandato precauzionale (art. 371 cpv. 3 in relazione con l’art. 362 CC).
- Tessera d’assicurato: è possibile annotare l’esistenza e il luogo di deposito (art. 371 cpv. 2 CC).
Cosa va nelle direttive del paziente
Secondo l’art. 370 cpv. 1 CC una persona capace di discernimento può stabilire nelle direttive del paziente a quali misure mediche acconsente o non acconsente in caso d’incapacità di discernimento. Più concretamente descrivi situazioni e desideri, più facilmente il team curante potrà attuarle. Contenuti tipici sono:
- Desideri di trattamento per situazione: ad es. in caso di malattia senza prospettive o perdita di coscienza duratura.
- Misure di sostegno vitale: se desideri o rifiuti ventilazione artificiale, alimentazione artificiale o rianimazione.
- Trattamento del dolore & cure palliative: la tua posizione su analgesia e accompagnamento lenitivo.
- Persona rappresentante: secondo l’art. 370 cpv. 2 CC puoi designare una persona fisica che, in caso di incapacità di discernimento, discuta le misure con il medico curante e decida a tuo nome – e puoi darle istruzioni.
- Disposizioni sostitutive: qualora la persona designata non sia idonea, non accetti l’incarico o lo revochi, puoi prevedere disposizioni sostitutive (art. 370 cpv. 3 CC).
- Valori personali: cosa significa per te qualità di vita – aiuta l’interpretazione.
Formulazioni vaghe come «niente medicina d’apparecchi» sono difficili da attuare. Meglio descrivere quali misure vuoi in quale situazione – idealmente dopo un colloquio con un medico.
Requisiti di forma: basta il dattiloscritto
Il requisito di forma è nell’art. 371 cpv. 1 CC: le direttive del paziente vanno redatte per iscritto, datate e firmate. La legge non chiede di più:
- Per iscritto: il testo può essere redatto in dattiloscritto e stampato. Non è richiesta la scrittura manuale.
- Datate: la data deve figurare sul documento.
- Firmate: è richiesta la firma autografa.
- Nessuna autentica: non deve intervenire un notaio; non ci sono spese.
Inoltre, secondo l’art. 371 cpv. 2 CC, chi ha redatto direttive del paziente può far annotare sulla tessera d’assicurato il fatto e il luogo di deposito.
Differenza importante rispetto al mandato precauzionale
Su questo punto persiste un equivoco diffuso: il mandato precauzionale dovrebbe essere obbligatoriamente scritto a mano. Non è vero. L’art. 361 cpv. 1 CC lascia aperte due vie equivalenti – il mandato precauzionale va redatto in forma olografa oppure autenticato pubblicamente. Solo se scegli la variante olografa si applica l’art. 361 cpv. 2 CC: allora dall’inizio alla fine scritto a mano, datato e firmato.
| Aspetto | Direttive del paziente | Mandato precauzionale |
|---|---|---|
| Forma | Per iscritto, datate, firmate – basta il dattiloscritto (art. 371 cpv. 1 CC) | Olografo oppure autenticato pubblicamente (art. 361 cpv. 1 CC) |
| Contenuto | Misure mediche (il cosa), art. 370 CC | Cura della persona, gestione del patrimonio, rappresentanza nel traffico giuridico (il chi), art. 360 CC |
| Costi | Nessuno – non servono autentica né legalizzazione | Olografo gratuito; con autentica pubblica spese per il pubblico ufficiale |
| Registrazione | Iscrizione sulla tessera d’assicurato possibile (art. 371 cpv. 2 CC) | Iscrizione nella banca dati centrale da parte dell’ufficio dello stato civile su richiesta (art. 361 cpv. 3 CC) |
Modificare e revocare
L’art. 371 cpv. 3 CC dichiara applicabile per analogia la norma sulla revoca del mandato precauzionale. Secondo l’art. 362 CC vale quindi:
- Revocabile in qualsiasi momento in una delle forme previste per la redazione (art. 362 cpv. 1 CC).
- La distruzione dell’originale vale anch’essa come revoca (art. 362 cpv. 2 CC).
- La nuova direttiva sostituisce la precedente: se ne redigi una nuova senza revocare espressamente la precedente, la nuova prende il suo posto – purché non risulti indubbiamente solo un’integrazione (art. 362 cpv. 3 CC).
Aggiornare regolarmente
La legge non prevede un termine di aggiornamento. Per motivi pratici un aggiornamento regolare è comunque vivamente raccomandato:
- Ogni 1-2 anni: una nuova firma conferma la volontà attuale.
- In caso di grandi cambiamenti di vita: matrimonio, figli, malattia, divorzio.
- In caso di sviluppi medici: nuove possibilità di trattamento cambiano la situazione.
Una direttiva vecchia non perde automaticamente validità – ma quanto più è vecchia, tanto più facilmente sorgono i dubbi fondati che l’art. 372 cpv. 2 CC dà al team curante come motivo per derogare.
Cosa succede in caso d’emergenza
Se un paziente è incapace di discernimento e non si sa se esistono direttive del paziente, il medico curante verifica ciò sulla base della tessera d’assicurato; i casi urgenti sono salvi (art. 372 cpv. 1 CC). Il medico si attiene alla direttiva – salvo che violi prescrizioni di legge o sussistano dubbi fondati che non si basi su volontà libera o non corrisponda più alla volontà presumibile (art. 372 cpv. 2 CC). Se non vi si attiene, nella cartella clinica va documentato il perché (art. 372 cpv. 3 CC).
Secondo l’art. 373 CC ogni persona vicina può rivolgersi per iscritto all’Autorità di protezione degli adulti e far valere che non ci si attiene alla direttiva, che gli interessi della persona incapace di discernimento sono messi in pericolo o che la direttiva non si basa su volontà libera.
Distinzione: direttive del paziente vs. mandato precauzionale
Questi documenti vengono spesso confusi, ma hanno funzioni diverse. L’importante è la distinzione tra il cosa (trattamento) e il chi (rappresentanza):
- Direttive del paziente (art. 370-373 CC): stabiliscono quali misure mediche vuoi o rifiuti. Regolano il cosa del trattamento.
- Mandato precauzionale (art. 360-363 CC): stabilisce chi assume per te la cura della persona, la gestione del patrimonio o la rappresentanza nel traffico giuridico. Regola il chi.
- I due si completano: si raccomanda una combinazione – le direttive dicono cosa vuoi, il mandato dice chi lo realizza.
Conservazione e deposito
Le direttive del paziente servono solo se vengono trovate in caso d’emergenza. Conserva l’originale in un luogo ben reperibile e informa la tua persona di fiducia e i congiunti prossimi su dove si trova.
- A casa: un luogo ben reperibile, con indicazione per i congiunti.
- Tessera d’assicurato: far annotare l’esistenza e il luogo di deposito (art. 371 cpv. 2 CC) – lì guarda il team curante.
- Informare i congiunti: sanno dove si trova l’originale.
Domande frequenti
Per le direttive del paziente in Svizzera basta il dattiloscritto?
Sì. Secondo l’art. 371 cpv. 1 CC le direttive del paziente vanno redatte per iscritto, datate e firmate. La legge non richiede la scrittura manuale per il testo – puoi quindi scriverlo al computer e stamparlo. Autografa deve essere la firma. Non è necessaria l’autentica notarile.
Il mandato precauzionale deve essere scritto a mano?
Non necessariamente. L’art. 361 cpv. 1 CC lascia aperte due vie: il mandato precauzionale va redatto in forma olografa oppure autenticato pubblicamente. Solo se scegli la variante olografa vale l’art. 361 cpv. 2 CC – allora dall’inizio alla fine scritto a mano, datato e firmato. Con l’autentica pubblica interviene un pubblico ufficiale; in quel caso si pagano delle spese. Questa è la vera differenza rispetto alle direttive del paziente, per le quali l’art. 371 cpv. 1 CC basta la semplice forma scritta.
Ogni quanto devo aggiornare le mie direttive del paziente in Svizzera?
La legge non prevede un termine, ma si raccomanda un aggiornamento regolare ogni 1-2 anni. Una direttiva attuale rafforza la base di fiducia che essa rifletta la volontà attuale. Dopo ogni modifica la direttiva va nuovamente datata e firmata.
Posso modificare in qualsiasi momento le mie direttive del paziente in Svizzera?
Sì. L’art. 371 cpv. 3 CC dichiara applicabile per analogia la norma sulla revoca del mandato precauzionale. Secondo l’art. 362 CC puoi revocare in qualsiasi momento in una delle forme previste per la redazione, oppure distruggere l’originale. Se ne redigi una nuova senza revocare espressamente la precedente, la nuova prende il posto della precedente, purché non risulti indubbiamente solo un’integrazione.
Quando sono inefficaci le direttive del paziente in Svizzera?
Quando la forma dell’art. 371 cpv. 1 CC non è rispettata – non per iscritto, non datate, non firmate. Nel contenuto il medico si attiene alle direttive, salvo che violino prescrizioni di legge o sussistano dubbi fondati che non si basino su volontà libera o non corrispondano più alla volontà presumibile (art. 372 cpv. 2 CC). Se non vi si attiene, ogni persona vicina può rivolgersi per iscritto all’Autorità di protezione degli adulti (art. 373 CC). Una direttiva non aggiornata da anni non è automaticamente inefficace, ma alimenta proprio questi dubbi.
In sintesi: Previdenza & successione in Svizzera — dove le direttive del paziente si inseriscono nel resto della previdenza.
Approfondimenti: Mandato precauzionale Svizzera · Forme di testamento Svizzera · Guida alla previdenza
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